Art. 1.
(Partiti politici).

      1. I partiti politici, di seguito denominati «partiti», sono, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, associazioni la cui finalità è quella di consentire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita della Repubblica. Conseguentemente, lo statuto del partito garantisce la partecipazione democratica degli iscritti alle decisioni.
      2. Lo statuto del partito è adottato con atto pubblico, a maggioranza assoluta dell'organo dallo statuto stesso incaricato dell'approvazione; lo statuto e le relative modifiche sono pubblicati a cura del notaio rogante nella Gazzetta Ufficiale.
      3. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4.